Grandinata a Tursi: mancano due settimane

grandineIl 24 giugno scorso, una violentissima grandinata ha distrutto tutta la produzione estiva delle contrade Marone, Anglona e località limitrofe, in agro di Tursi. Il Consiglio comunale tursitano ha richiesto all’unanimità la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Come previsto dalla normativa nazionale, la Regione Basilicata ha soltanto altre due settimane per presentare la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità al Ministero dell’Agricoltura. Quindi, mancano pochissimi giorni per ultimare la procedura e approvare la richiesta con delibera di Giunta regionale. “Non abbiamo aggiornamenti dal 15 luglio, – scrive Mario Cuccarese, Portavoce di MuoviAmo Tursi – quando l’assessore regionale Luca Braia è venuto a Tursi. L’amministrazione comunale di Tursi si sta interessando? Sta seguendo l’iter? Sta affiancando gli uffici regionali? Che novità ci sono? Gli agricoltori vogliono sapere come sta proseguendo la questione e se l’amministrazione comunale sta tutelando i loro interessi. Se entro lunedì 24 agosto, la Regione non invia tutta la documentazione necessaria, gli agricoltori e i braccianti agricoli perderanno importanti diritti.

Infatti, per gli agricoltori, – spiega Cuccarese – lo Stato può concedere i seguenti aiuti: contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare a tassi agevolati; proroga delle operazioni di credito agrario; esonero parziale (fino ad un massimo del 50%) del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento calamitoso.  L’esonero parziale viene riconosciuto fino al 60% per ogni anno nel caso in cui gli eventi calamitosi della stessa entità si verificano negli anni successivi.

Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che svolgono nella stessa azienda più di 180 giornate all’anno, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per la calamità, spetta il trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate nella misura dei due terzi della retribuzione. Il trattamento è corrisposto per una durata massima di 90 giorni nell’anno lavorativo. Ai lavoratori beneficiari spettano gli assegni familiari. Infine, ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che sono stati per almeno 5 giornate alle dipendenze delle imprese agricole colpite dalla calamità, è riconosciuto un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello della calamità naturale. Lo stesso si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende calamitate. Attendiamo – conclude Cuccarese – aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.”