Grandinata del 24/06/2015 – Iter per richiedere il risarcimento

grandineLa normativa nazionale prevede che le aziende agricole danneggiate da eventi atmosferici gravi possono accedere al Fondo nazionale di solidarietà solo se la Regione e il Ministero realizzano un determinato iter amministrativo.

Innanzitutto, i danni devono riguardare le produzioni  vegetali.

I danni subiti devono essere superiori ad almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile media ordinaria calcolata sul triennio precedente e calcolata sull’intero comparto produttivo dell’area delimitata.

Il danno deve poi riguardare eventi, colture e/o strutture non assicurabili in forma agevolata. Per questo motivo non può essere risarcito il danno alla produzione.

Le imprese agricole devono essere regolarmente registrate e in regola con gli oneri previdenziali ed assicurativi. Inoltre, non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente.

L’aiuto complessivo non può essere superiore all’effettivo danno subito. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell’annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici.

Lo Stato può concedere i seguenti aiuti:

-contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;

-prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare a tassi agevolati;

-proroga delle operazioni di credito agrario;

-esonero parziale (fino ad un massimo del 50%) del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento calamitoso.  L’esonero parziale viene riconosciuto fino al 60% per ogni anno nel caso in cui gli eventi calamitosi della stessa entità si verificano negli anni successivi.

Inoltre, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che svolgono nella stessa azienda più di 180 giornate all’anno, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per la calamità, spetta il trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate nella misura dei due terzi della retribuzione. Il trattamento è corrisposto per una durata massima di 90 giorni nell’anno lavorativo. Ai lavoratori beneficiari spettano gli assegni familiari.

Infine, ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che sono stati per almeno 5 giornate alle dipendenze delle imprese agricole colpite dalla calamità, è riconosciuto un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello della calamità naturale. Lo stesso si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende calamitate.

La Regione Basilicata ha 60 giorni di tempo per attuare la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni subiti, deliberando la richiesta dello stato di calamità e la proposta di risarcimento danni al Ministero indicando le risorse necessarie.

Il Ministero ha 30 giorni per accertare i danni dell’evento calamitoso e per dichiarare la sua eccezionalità, individuando i territori danneggiati e le risorse da destinare.

Gli agricoltori hanno 45 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto del Governo nazionale per presentare alla Regione Basilicata le domande di risarcimento, allegando perizia tecnica. Le spese del perito possono essere inserite nel computo del risarcimento.

Il Comune di Tursi ha predisposto un modello che gli agricoltori possono compilare e protocollare al Municipio. Con questo modello, gli agricoltori segnalano la propria condizione. Il Comune, una volta raccolti modelli compilati, li invia alla Regione Basilicata che procederà con l’iter precedentemente esposto. Non c’è  bisogno di allegare foto o perizie di tecnici. È consigliabile raccogliere e conservare il materiale fotografico dei danni subiti per poi allegarli successivamente, una volta dichiarato lo stato di calamità dallo Stato.

Ecco qui il modello da stampare:

Modello segnalazione danni da grandinata

Si consiglia a tutti gli agricoltori colpiti dalla grandinata del 24 giugno scorso di compilare e consegnare il modello il prima possibile. Più saranno i moduli compilati, più forza avrà l’istanza, più ampia sarà l’area delimitata interessata dall’evento calamitoso. Nella tabella del modulo vanno indicati i danni alle piante e non i danni alle produzioni. Inoltre, il danno percentuale da segnalare deve essere superiore al 30% della produzione lorda vendibile media ordinaria, come indicato in precedenza.

MuoviAmo Tursi è al servizio degli agricoltori e dei lavoratori danneggiati!