La normativa nazionale prevede che le aziende agricole danneggiate da eventi atmosferici gravi possono accedere al Fondo nazionale di solidarietà solo se la Regione e il Ministero realizzano un determinato iter amministrativo.
Innanzitutto, i danni devono riguardare le produzioni vegetali.
I danni subiti devono essere superiori ad almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile media ordinaria calcolata sul triennio precedente e calcolata sull’intero comparto produttivo dell’area delimitata.